Art. 24
Valutazione
In vigore dal 26 feb 2019
Valutazione
1. Nel 2025, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del funzionamento del fondo per l'innovazione. La valutazione si incentra, tra l'altro, sulle sinergie tra il fondo per l'innovazione e gli altri programmi pertinenti dell'Unione nonché sulla procedura di erogazione del sostegno del fondo per l'innovazione.
2. Sulla base degli esiti delle valutazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta ove opportuno proposte atte a far sì che il fondo per l'innovazione progredisca verso il raggiungimento degli obiettivi di cui alla direttiva 2003/87/CE e all' del presente regolamento.
3. Al termine dell'attuazione del fondo per l'innovazione, ma non oltre il 2035, la Commissione effettua una valutazione finale del funzionamento del fondo per l'innovazione.
4. La Commissione pubblica gli esiti delle valutazioni effettuate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:856:oj#art-24