Art. 11 · Criteri di selezione

Art. 11

Criteri di selezione

In vigore dal 26 feb 2019
Criteri di selezione 1.   La selezione dei progetti per il sostegno del fondo per l'innovazione si basa sui seguenti criteri: a) efficacia in termini di potenziale di prevenzione delle emissioni di gas a effetto serra, ove applicabile, rispetto ai parametri di riferimento di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE; b) livello di innovazione dei progetti rispetto allo stato dell'arte; c) maturità dei progetti in termini di pianificazione, modello di business, struttura finanziaria e giuridica e possibilità di raggiungere la chiusura finanziaria entro un periodo di tempo predefinito non superiore a quattro anni dalla decisione di assegnazione; d) potenziale tecnico e di mercato di una vasta applicazione e riproducibilità o di futuri abbattimenti dei costi; e) efficienza a livello dei costi pertinenti del progetto, dedotto qualsiasi contributo del promotore del progetto a tali costi, divisi per la quantità complessiva di emissioni di gas a effetto serra che si prevede di evitare, di energia che si prevede di produrre o stoccare o di CO2 che si prevede di stoccare nei primi 10 anni di funzionamento. 2.   Ai fini della selezione dei progetti possono essere applicati ulteriori criteri volti a conseguire una distribuzione geograficamente equilibrata del sostegno del fondo per l'innovazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:856:oj#art-11