Art. 10
Contabilità di bilancio per entrate e stanziamenti
In vigore dal 18 dic 2018
Contabilità di bilancio per entrate e stanziamenti
1. Le entrate dell'organismo dell'Unione di cui all' sono imputate a un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell'esercizio stesso.
2. Le entrate dell'organismo dell'Unione danno luogo a un importo equivalente di stanziamenti di pagamento.
3. Gli impegni sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base degli impegni giuridici contratti fino al 31 dicembre di tale esercizio. Ciononostante, gli impegni globali di bilancio di cui all', paragrafo 1, lettera b), sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base degli impegni di bilancio contratti fino al 31 dicembre di detto esercizio.
4. I pagamenti sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dal contabile entro il 31 dicembre dell'esercizio stesso.
5. Se un atto costitutivo prevede che alcuni compiti ben definiti siano finanziati separatamente o se l'organismo dell'Unione attua accordi stipulati a norma dell', l'organismo dell'Unione prevede linee di bilancio specifiche sulle operazioni di entrata e di spesa. L'organismo dell'Unione identifica chiaramente ciascun gruppo di compiti nella sua programmazione delle risorse contenuta nel documento unico di programmazione preparato in conformità all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:715:oj#art-10