Art. 7
Accordi di contributo, convenzioni di sovvenzione e partenariati finanziari quadro
In vigore dal 18 dic 2018
Accordi di contributo, convenzioni di sovvenzione e partenariati finanziari quadro
1. In via eccezionale possono essere stipulati accordi di contributo e convenzioni di sovvenzione tra la Commissione e un organismo dell'Unione purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
l'atto costitutivo dell'organismo dell'Unione o un atto di base prevede espressamente tale possibilità;
b)
la conclusione di un siffatto accordo è debitamente giustificata dalla natura particolare dell'azione e dalla competenza specifica dell'organismo dell'Unione;
c)
i compiti che l'organismo dell'Unione deve eseguire in virtù dell'accordo soddisfano i seguenti criteri:
i)
rientrano nell'ambito degli obiettivi dell'organismo dell'Unione e sono compatibili con il mandato di detto organismo, quale stabilito nell'atto costitutivo;
ii)
non fanno parte dei compiti assegnati all'organismo dell'Unione nell'atto costitutivo e finanziati dal contributo annuale concessogli dall'Unione.
2. Laddove siano stipulati gli accordi di contributo e le convenzioni di sovvenzione di cui al paragrafo 1 e accordi a livello di servizi riguardanti servizi erogati alla Commissione dall'organismo dell'Unione, la Commissione può stabilire un accordo quadro relativo al partenariato finanziario con l'organismo dell'Unione conformemente all'articolo 130 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
3. Nello scegliere l'organismo dell'Unione, la Commissione tiene debitamente conto dell'efficienza in termini di costi connessa alla delega di tali compiti.
4. Laddove la Commissione stipuli in via eccezionale un accordo di contributo con l'organismo dell'Unione, a detto organismo si applicano, relativamente ai fondi destinati a tale accordo, le norme applicabili alla gestione indiretta di cui ai titoli V e VI del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e non si applicano gli del presente regolamento.
5. I compiti di cui al paragrafo 1 dovrebbe essere inclusi nel documento unico di programmazione dell'organismo dell'Unione di cui all', unicamente a titolo informativo. Le informazioni sugli accordi di cui al paragrafo 2 sono incluse nella relazione annuale di attività consolidata di cui all'.
6. L'ordinatore informa il consiglio di amministrazione prima di firmare qualsiasi accordo di cui al paragrafo 2.
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