Art. 105
Calendario della procedura di discarico
In vigore dal 18 dic 2018
Calendario della procedura di discarico
1. Entro il 15 maggio dell'anno N+2 il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto al direttore, salvo diversamente previsto nell'atto costitutivo, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N. Il direttore informa il consiglio di amministrazione delle osservazioni del Parlamento europeo contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico.
2. Se la data di cui al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informa il direttore dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.
3. Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di discarico, il direttore, di concerto con il consiglio di amministrazione, si adopera per adottare al più presto misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.
Storico versioni
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