Art. 103
Relazione annuale sulla gestione di bilancio e finanziaria
In vigore dal 18 dic 2018
Relazione annuale sulla gestione di bilancio e finanziaria
1. Ogni organismo dell'Unione prepara una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.
2. Il direttore trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.
3. La relazione di cui al paragrafo 2 fornisce almeno, in termini sia assoluti che percentuali, informazioni sul tasso di esecuzione degli stanziamenti insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.
Storico versioni
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