Art. 104

Audit esterno

In vigore dal 18 dic 2018
Audit esterno 1.   Un revisore contabile esterno indipendente verifica che i conti annuali dell'organismo dell'Unione presentino correttamente le entrate, le spese e la situazione finanziaria dell'organismo dell'Unione prima del consolidamento nei conti definitivi della Commissione. Salvo disposizione contraria nell'atto costitutivo, la Corte dei conti elabora una relazione annuale specifica relativa all'organismo dell'Unione conformemente alle prescrizioni dell'articolo 287, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nell'elaborare tale relazione la Corte dei conti esamina il lavoro di audit svolto dal revisore contabile esterno indipendente di cui al primo comma e le azioni adottate in risposta alle constatazioni del revisore. 2.   L'organismo dell'Unione trasmette alla Corte dei conti il proprio bilancio definitivamente adottato. Esso informa quest'ultima, al più presto, di tutte le sue decisioni e di tutti i provvedimenti adottati in esecuzione degli . 3.   Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è disciplinato dagli articoli da 254 a 259 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
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