Art. 102
Approvazione dei conti definitivi
In vigore dal 18 dic 2018
Approvazione dei conti definitivi
1. Conformemente all'articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, entro il 1o giugno la Corte dei conti formula le sue osservazioni sui conti provvisori dell'organismo dell'Unione.
2. Entro il 15 giugno il contabile dell'organismo dell'Unione comunica le informazioni contabili richieste al contabile della Commissione, secondo le modalità e il formato stabiliti da quest'ultima, al fine di redigere i conti consolidati definitivi.
3. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'organismo dell'Unione, il contabile redige i conti definitivi dell'organismo dell'Unione conformemente all' del presente regolamento. Il direttore li trasmette al consiglio di amministrazione, che formula un parere su tali conti.
4. Entro il 1o luglio dell'esercizio successivo, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al contabile della Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Il contabile dell'organismo dell'Unione trasmette altresì alla Corte dei conti e in copia al contabile della Commissione una dichiarazione relativa a tali conti definitivi. La dichiarazione è stilata alla stessa data in cui sono elaborati i conti definitivi dell'organismo dell'Unione.
I conti definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile, nella quale questi dichiara che tali conti sono stati elaborati in conformità al presente titolo e ai principi, alle norme e ai metodi contabili applicabili.
Entro il 15 novembre dell'esercizio successivo, viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un link alle pagine del sito web contenente i conti definitivi dell'organismo dell'Unione.
6. Entro il 30 settembre dell'esercizio successivo, il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale. Il direttore trasmette le sue risposte contemporaneamente alla Commissione.
Storico versioni
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