Art. 101
Conti provvisori
In vigore dal 18 dic 2018
Conti provvisori
1. Entro il 1o marzo dell'esercizio successivo, il contabile dell'organismo dell'Unione trasmette i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.
2. Entro il 1o marzo dell'esercizio successivo, il contabile dell'organismo dell'Unione fornisce anche le informazioni contabili necessarie a fini di consolidamento al contabile della Commissione, secondo le modalità e il formato stabiliti da quest'ultimo.
Storico versioni
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