Art. 101

Conti provvisori

In vigore dal 18 dic 2018
Conti provvisori 1.   Entro il 1o marzo dell'esercizio successivo, il contabile dell'organismo dell'Unione trasmette i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. 2.   Entro il 1o marzo dell'esercizio successivo, il contabile dell'organismo dell'Unione fornisce anche le informazioni contabili necessarie a fini di consolidamento al contabile della Commissione, secondo le modalità e il formato stabiliti da quest'ultimo.
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