Art. 99
Relazioni sull'esecuzione del bilancio
In vigore dal 18 dic 2018
Relazioni sull'esecuzione del bilancio
1. Le relazioni sull'esecuzione del bilancio sono presentate in euro e sono raffrontabili anno per anno. Esse comprendono:
a)
le relazioni che presentano in forma aggregata la totalità delle operazioni di bilancio dell'esercizio in entrate e in spese;
b)
le note esplicative, che completano e commentano le informazioni fornite nelle relazioni.
2. La struttura delle relazioni sull'esecuzione del bilancio è identica a quella del bilancio dell'organismo dell'Unione stesso.
3. Le relazioni sull'esecuzione del bilancio contengono:
a)
informazioni sulle entrate, in particolare le evoluzioni concernenti le previsioni del bilancio in entrate, l'esecuzione del bilancio in entrate e i diritti accertati;
b)
informazioni che illustrano l'evoluzione della totalità degli stanziamenti di impegno e di pagamento disponibili;
c)
informazioni che illustrano l'impiego della totalità degli stanziamenti di impegno e di pagamento;
d)
informazioni che illustrano gli impegni ancora in essere, riportati dall'esercizio precedente o assunti nel corso dell'esercizio.
4. Il risultato di bilancio consiste nella differenza tra:
a)
l'insieme delle entrate riscosse per tale esercizio e
b)
l'ammontare dei pagamenti effettuati sugli stanziamenti dello stesso esercizio, aumentato dell'ammontare degli stanziamenti del medesimo esercizio riportati.
Alla differenza di cui al primo comma vengono aggiunti o detratti, da un lato, l'importo netto risultante dagli annullamenti di stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti e, dall'altro:
a)
gli importi versati in eccesso, a causa di variazioni dei tassi di cambio dell'euro, di pagamenti corrispondenti a stanziamenti non dissociati riportati dall'esercizio precedente,
b)
l'importo del saldo derivante da guadagni e perdite dovuti ai tassi di cambio, nel corso dell'esercizio, realizzati e non realizzati.
Storico versioni
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