Art. 98
Stati finanziari
In vigore dal 18 dic 2018
Stati finanziari
1. Gli stati finanziari sono presentati in euro e in conformità alle norme contabili di cui all' del presente regolamento, e comprendono:
a)
lo stato patrimoniale, che presenta l'intera situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre dell'esercizio precedente;
b)
il conto economico, che presenta il risultato economico dell'esercizio precedente;
c)
la situazione dei flussi di cassa, che mostra gli incassi e gli esborsi dell'esercizio e la situazione finale di tesoreria;
d)
la situazione di variazione dell'attivo netto, che presenta una sintesi dei movimenti che durante l'esercizio hanno interessato le riserve e gli utili accantonati.
2. Gli stati finanziari presentano le informazioni, comprese le informazioni sui metodi contabili, in maniera da garantirne la pertinenza, l'affidabilità, la confrontabilità e la comprensibilità.
3. Le note degli stati finanziari completano e commentano le informazioni fornite negli stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fornendo le informazioni supplementari prescritte dalle norme contabili di cui all' del presente regolamento e dalla prassi contabile riconosciuta a livello internazionale, allorché tali informazioni siano pertinenti per le attività dell'organismo dell'Unione.
Le note contengono almeno le seguenti informazioni:
a)
i principi, le norme e i metodi contabili;
b)
le note esplicative, che forniscono informazioni supplementari non contenute nel corpo degli stati finanziari, ma necessarie per una rappresentazione fedele dei conti.
4. Dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di trasmissione della contabilità generale, il contabile procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per un quadro veritiero e corretto dei conti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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