Art. 98

Stati finanziari

In vigore dal 18 dic 2018
Stati finanziari 1.   Gli stati finanziari sono presentati in euro e in conformità alle norme contabili di cui all' del presente regolamento, e comprendono: a) lo stato patrimoniale, che presenta l'intera situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre dell'esercizio precedente; b) il conto economico, che presenta il risultato economico dell'esercizio precedente; c) la situazione dei flussi di cassa, che mostra gli incassi e gli esborsi dell'esercizio e la situazione finale di tesoreria; d) la situazione di variazione dell'attivo netto, che presenta una sintesi dei movimenti che durante l'esercizio hanno interessato le riserve e gli utili accantonati. 2.   Gli stati finanziari presentano le informazioni, comprese le informazioni sui metodi contabili, in maniera da garantirne la pertinenza, l'affidabilità, la confrontabilità e la comprensibilità. 3.   Le note degli stati finanziari completano e commentano le informazioni fornite negli stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fornendo le informazioni supplementari prescritte dalle norme contabili di cui all' del presente regolamento e dalla prassi contabile riconosciuta a livello internazionale, allorché tali informazioni siano pertinenti per le attività dell'organismo dell'Unione. Le note contengono almeno le seguenti informazioni: a) i principi, le norme e i metodi contabili; b) le note esplicative, che forniscono informazioni supplementari non contenute nel corpo degli stati finanziari, ma necessarie per una rappresentazione fedele dei conti. 4.   Dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di trasmissione della contabilità generale, il contabile procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per un quadro veritiero e corretto dei conti.
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Stati finanziari (Art. 98 Regolamento (UE) 2019/715) — Testo vigente | Portale Normativo