Art. 49
Poteri e funzioni del contabile
In vigore dal 18 dic 2018
Poteri e funzioni del contabile
Il contabile è incaricato, presso l'organismo dell'Unione, di quanto segue:
a)
provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati;
b)
preparare e presentare i conti conformemente al titolo X;
c)
tenere la contabilità conformemente al titolo X;
d)
attuare le norme contabili e il piano contabile conformemente alle disposizioni adottate dal contabile della Commissione;
e)
definire e convalidare i sistemi contabili e, se del caso, convalidare i sistemi prescritti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;
f)
gestire la tesoreria.
Con riguardo ai compiti di cui al primo comma, lettera e), il contabile è abilitato a verificare in qualsiasi momento il rispetto dei criteri di convalida.
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