Art. 49 · Poteri e funzioni del contabile

Art. 49

Poteri e funzioni del contabile

In vigore dal 18 dic 2018
Poteri e funzioni del contabile Il contabile è incaricato, presso l'organismo dell'Unione, di quanto segue: a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati; b) preparare e presentare i conti conformemente al titolo X; c) tenere la contabilità conformemente al titolo X; d) attuare le norme contabili e il piano contabile conformemente alle disposizioni adottate dal contabile della Commissione; e) definire e convalidare i sistemi contabili e, se del caso, convalidare i sistemi prescritti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili; f) gestire la tesoreria. Con riguardo ai compiti di cui al primo comma, lettera e), il contabile è abilitato a verificare in qualsiasi momento il rispetto dei criteri di convalida.
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