Art. 47

Conservazione dei documenti giustificativi da parte degli ordinatori

In vigore dal 18 dic 2018
Conservazione dei documenti giustificativi da parte degli ordinatori 1.   L'ordinatore istituisce sistemi cartacei o elettronici per la conservazione dei documenti giustificativi originali relativi all'esecuzione del bilancio. Tali documenti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni dalla data di concessione del discarico da parte del Parlamento europeo per l'esercizio finanziario al quale i documenti si riferiscono. 2.   I documenti relativi a operazioni non definitivamente chiuse sono conservati per un periodo superiore a quello stabilito nel paragrafo 1, ovvero sino alla fine dell'anno che segue quello della chiusura di dette operazioni. 3.   I dati personali contenuti nei documenti giustificativi sono, se possibile, cancellati quando non sono necessari ai fini del discarico del bilancio, di controllo o di audit. Alla conservazione dei dati si applica l' del regolamento (UE) 2018/1725.
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Conservazione dei documenti giustificativi da parte degli ordinatori (Art. 47 Regolamento (UE) 2019/715) — Testo vigente | Portale Normativo