Art. 50

Nomina e cessazione dalle funzioni del contabile

In vigore dal 18 dic 2018
Nomina e cessazione dalle funzioni del contabile 1.   Il consiglio di amministrazione nomina un contabile soggetto allo Statuto, che è interamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni. Il contabile è scelto dal consiglio di amministrazione in base alla sua competenza specifica comprovata da titoli o da un'esperienza professionale equivalente. 2.   Due o più organismi dell'Unione possono nominare lo stesso contabile. In tal caso essi adottano le disposizioni necessarie al fine di prevenire qualsiasi situazione di conflitto di interesse. Gli organismi dell'Unione possono inoltre convenire con la Commissione che il contabile della Commissione svolga anche le funzioni di contabile dell'organismo dell'Unione. Gli organismi dell'Unione possono altresì affidare al contabile della Commissione una parte dei compiti del contabile dell'organismo dell'Unione, tenendo conto dell'analisi costi/benefici di cui all'. 3.   In caso di cessazione dalle funzioni del contabile, si elabora senza indugio la situazione contabile generale. Il contabile che cessa dalle sue funzioni oppure, in caso di sua impossibilità, un membro del personale del suo servizio trasmette al nuovo contabile la situazione contabile generale, corredata di una relazione di passaggio delle consegne. Entro un mese dalla data in cui gli è stata trasmessa la situazione contabile generale, il nuovo contabile la firma, per accettazione, e può formulare riserve. Nella relazione di passaggio delle consegne figurano anche il risultato della situazione contabile generale e le eventuali riserve formulate.
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