Art. 12
Annullamento e riporto di stanziamenti
In vigore dal 18 dic 2018
Annullamento e riporto di stanziamenti
1. Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono annullati, a meno che non siano riportati conformemente ai paragrafi 2 e 4.
2. I seguenti stanziamenti possono essere oggetto di riporto mediante una decisione adottata a norma del paragrafo 3, ma unicamente all'esercizio successivo:
a)
gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti non dissociati, per i quali la maggior parte delle fasi preparatorie della procedura di impegno è stata completata al 31 dicembre dell'esercizio. Tali stanziamenti possono essere impegnati fino al 31 marzo dell'esercizio successivo, ad eccezione degli stanziamenti non dissociati relativi a progetti immobiliari, che possono essere impegnati fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo;
b)
gli stanziamenti di pagamento necessari per coprire impegni anteriori o impegni connessi a stanziamenti di impegno riportati, se gli stanziamenti di pagamento previsti alle rispettive linee del bilancio dell'esercizio successivo sono insufficienti.
Con riguardo al primo comma, lettera b), l'organismo dell'Unione impiega in via prioritaria gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio in corso e ricorre agli stanziamenti riportati soltanto quando i primi siano esauriti.
3. Il consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo adotta la sua decisione sui riporti di cui al paragrafo 2 entro il 15 febbraio dell'esercizio successivo.
4. Gli stanziamenti sono riportati di diritto per quanto riguarda:
a)
gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica interne; tali stanziamenti possono essere riportati unicamente all'esercizio successivo e possono essere impegnati fino al 31 dicembre di tale esercizio, fatta eccezione per le entrate con destinazione specifica interne provenienti da indennità locative e dalla vendita dei fabbricati e terreni di cui all', paragrafo 3, lettera e), che possono essere riportate fino a quando non siano utilizzate integralmente;
b)
gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne; tali stanziamenti sono utilizzati integralmente entro il completamento di tutte le operazioni connesse al programma o all'azione cui sono destinati o possono essere riportati e utilizzati per il programma o l'azione successivi.
5. Gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non sono oggetto di riporto. Ai fini del presente articolo, le spese di personale comprendono le retribuzioni e le indennità del personale degli organismi dell'Unione soggetti allo Statuto.
6. Gli stanziamenti non dissociati giuridicamente impegnati alla fine dell'esercizio sono oggetto di pagamento fino alla fine dell'esercizio successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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