Art. 11

Impegno di stanziamenti

In vigore dal 18 dic 2018
Impegno di stanziamenti 1.   Gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'organismo dell'Unione possono essere impegnati con decorrenza di effetti dal 1o gennaio, non appena il bilancio dell'organismo dell'Unione è stato definitivamente adottato. 2.   A partire dal 15 ottobre dell'esercizio le spese correnti di natura amministrativa possono essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo, a condizione che le spese siano state approvate nell'ultimo bilancio dell'organismo dell'Unione regolarmente adottato, e solo entro i limiti di un quarto degli stanziamenti decisi dal consiglio di amministrazione che figurano sulla corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso.
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Impegno di stanziamenti (Art. 11 Regolamento (UE) 2019/715) — Testo vigente | Portale Normativo