Art. 13

Disposizioni dettagliate in materia di annullamento e riporto di stanziamenti

In vigore dal 18 dic 2018
Disposizioni dettagliate in materia di annullamento e riporto di stanziamenti 1.   Gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti non dissociati di cui all', paragrafo 2, primo comma, lettera a), possono essere riportati soltanto se gli impegni non hanno potuto essere assunti prima del 31 dicembre dell'esercizio per motivi non imputabili all'ordinatore e se le fasi preparatorie sono sufficientemente avanzate da permettere ragionevolmente di prevedere che l'impegno sia assunto entro e non oltre il 31 marzo dell'esercizio successivo, oppure, relativamente ai progetti immobiliari, il 31 dicembre dell'esercizio successivo. 2.   Gli stanziamenti riportati conformemente all', paragrafo 2, lettera a), non impegnati al 31 marzo dell'esercizio successivo, o al 31 dicembre dell'esercizio successivo per gli importi relativi ai progetti immobiliari, sono annullati di diritto. 3.   Gli stanziamenti riportati che sono stati annullati sono identificati nella contabilità.
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