Art. 14

Disimpegno di stanziamenti

In vigore dal 18 dic 2018
Disimpegno di stanziamenti 1.   Qualora degli impegni di bilancio siano oggetto di disimpegno nel corso degli esercizi successivi a quello nel quale erano stati contratti, in seguito alla mancata esecuzione totale o parziale delle azioni alle quali erano stati assegnati, gli stanziamenti corrispondenti a tali disimpegni vengono annullati. 2.   Il presente articolo non si applica alle entrate con destinazione specifica esterne di cui all', paragrafo 2.
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Disimpegno di stanziamenti (Art. 14 Regolamento (UE) 2019/715) — Testo vigente | Portale Normativo