Art. 20

Entrate con destinazione specifica

In vigore dal 18 dic 2018
Entrate con destinazione specifica 1.   Le entrate con destinazione specifica esterne e le entrate con destinazione specifica interne sono destinate a finanziare spese determinate. 2.   Costituiscono entrate con destinazione specifica esterne: a) i contributi finanziari degli Stati membri e dei paesi terzi, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per talune attività dell'organismo dell'Unione, a condizione che ciò sia previsto dall'accordo concluso tra l'organismo dell'Unione e gli Stati membri, i paesi terzi o le agenzie pubbliche, entità o persone fisiche in questione; b) i contributi finanziari di organizzazioni internazionali; c) le entrate aventi una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati; d) i contributi finanziari, non coperti dalla lettera a), di paesi terzi o di organismi non dell'Unione ad attività degli organismi dell'Unione, e) le entrate provenienti dagli accordi e dalle convenzioni di cui all'; f) le entrate con destinazione specifica interne di cui al paragrafo 3, nella misura in cui siano accessorie rispetto alle altre entrate di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo; g) le entrate provenienti dalle tasse e dai canoni di cui all', paragrafo 3. 3.   Costituiscono entrate con destinazione specifica interne: a) le entrate provenienti da terzi per forniture, prestazioni di servizi o lavori effettuati su loro richiesta, fatta eccezione per i canoni e le tasse di cui all', paragrafo 3, lettera b); b) le entrate provenienti dalla restituzione, a norma dell', di somme indebitamente pagate; c) i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore delle istituzioni dell'Unione o di altri organismi dell'Unione; d) l'importo delle indennità di assicurazione riscosse; e) le entrate provenienti da indennità locative e dalla vendita di fabbricati e terreni; f) le entrate provenienti da successivi rimborsi di oneri fiscali a norma dell', paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 4.   Le entrate con destinazione specifica sono oggetto di riporti e di storni conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 4, lettere a) e c), e dell'. 5.   Fatto salvo il paragrafo 2, lettera f), il pertinente atto costitutivo può anche prescrivere di destinare le entrate da esso previste a spese determinate. Salvo che sia diversamente specificato nel pertinente atto costitutivo, tali entrate costituiscono entrate con destinazione specifica interne. 6.   Qualsiasi entrata ai sensi del paragrafo 2, lettere a), b) e c), e del paragrafo 3, lettere a) e c), deve coprire la totalità delle spese dirette o indirette sostenute nel quadro dell'azione o della destinazione in oggetto. 7.   Il bilancio dell'organismo dell'Unione prevede apposite linee per la registrazione delle entrate con destinazione specifica esterne e delle entrate con destinazione specifica interne e, per quanto possibile, ne indica l'importo. Le entrate con destinazione specifica possono essere incluse nello stato previsionale delle entrate e delle spese soltanto per gli importi certi alla data di formazione dello stato previsionale.
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Entrate con destinazione specifica (Art. 20 Regolamento (UE) 2019/715) — Testo vigente | Portale Normativo