Art. 15
Norme applicabili in caso di tardiva adozione del bilancio dell'organismo dell'Unione
In vigore dal 18 dic 2018
Norme applicabili in caso di tardiva adozione del bilancio dell'organismo dell'Unione
1. Se, all'inizio dell'esercizio, il bilancio dell'organismo dell'Unione non è stato ancora definitivamente adottato, si applicano le regole di cui ai paragrafi da 2 a 6.
2. Le operazioni di impegno possono essere effettuate, per capitolo, entro i limiti di un quarto dell'insieme degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo del bilancio dell'organismo dell'Unione per l'esercizio precedente, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso.
Il limite degli stanziamenti previsti nello stato previsionale delle entrate e delle spese non può essere superato.
Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo del bilancio dell'organismo dell'Unione per l'esercizio precedente. Tale importo non può tuttavia superare un dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo dello stato previsionale delle entrate e delle spese.
3. Per stanziamenti autorizzati nel pertinente capitolo del bilancio dell'organismo dell'Unione per l'esercizio precedente, di cui al paragrafo 2, si intendono gli stanziamenti votati nel bilancio dell'organismo dell'Unione, compresi i bilanci rettificativi, dopo le rettifiche apportate in funzione degli storni effettuati nel corso di tale esercizio.
4. Su richiesta del direttore, se la continuità dell'azione dell'organismo dell'Unione e le esigenze di gestione lo rendono necessario, il consiglio di amministrazione può autorizzare spese superiori a un dodicesimo provvisorio, ma non superiori a un totale di quattro dodicesimi provvisori, salvo in casi debitamente giustificati, sia per le operazioni di impegno sia per le operazioni di pagamento in aggiunta a quelle rese disponibili di diritto a norma del paragrafo 2.
I dodicesimi supplementari sono autorizzati per intero e non sono frazionabili.
5. Se, per un determinato capitolo, l'autorizzazione di quattro dodicesimi provvisori, accordata conformemente al paragrafo 4, non è sufficiente a far fronte alle spese necessarie per evitare un'interruzione della continuità dell'azione dell'organismo dell'Unione nel settore contemplato dal capitolo in questione, su richiesta del direttore il consiglio di amministrazione può autorizzare, a titolo eccezionale, il superamento dell'importo degli stanziamenti iscritti nel corrispondente capitolo del bilancio dell'organismo dell'Unione per l'esercizio precedente. L'importo globale degli stanziamenti disponibile nel bilancio dell'organismo dell'Unione per l'esercizio precedente o nello stato previsionale delle entrate e delle spese proposto non può tuttavia in nessun caso essere superato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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