Art. 17
Saldo dell'esercizio
In vigore dal 18 dic 2018
Saldo dell'esercizio
1. Il risultato di bilancio, se è positivo ai sensi dell', viene rimborsato alla Commissione a concorrenza del contributo versato nel corso dell'esercizio. La parte del risultato di bilancio che supera l'importo del contributo dell'Unione versato nel corso dell'esercizio è iscritta fra le entrate nel bilancio dell'organismo dell'Unione per l'esercizio successivo.
Il primo comma si applica anche nel caso in cui le entrate dell'organismo dell'Unione siano costituite da tasse e canoni oltre al contributo dell'Unione.
La differenza tra il contributo iscritto nel bilancio e quello effettivamente versato all'organismo dell'Unione è oggetto di un annullamento.
2. In casi eccezionali, quando l'atto costitutivo stabilisce che le entrate derivanti da tasse e canoni sono volte a finanziare spese specifiche, l'organismo dell'Unione può riportare il saldo delle tasse e dei canoni come entrate con destinazione specifica per le attività connesse alla fornitura dei servizi per cui tali tasse sono dovute.
3. Il risultato di bilancio, se è negativo ai sensi dell', viene iscritto nel bilancio dell'organismo dell'Unione per l'esercizio successivo come stanziamenti di pagamento o, se del caso, compensato con il risultato di bilancio positivo dell'organismo dell'Unione negli esercizi successivi.
Se le tasse e i canoni costituiscono entrate con destinazione specifica, il risultato negativo relativo a tali entrate con destinazione specifica può essere compensato con le eccedenze accumulate negli esercizi precedenti, se disponibili.
4. Le entrate o gli stanziamenti di pagamento sono iscritti nel bilancio dell'organismo dell'Unione nel corso della procedura di bilancio utilizzando la procedura della lettera rettificativa di cui all' del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 oppure, se il bilancio dell'organismo dell'Unione è in corso di esecuzione, mediante un bilancio rettificativo.
L'organismo dell'Unione trasmetterà, entro il 31 gennaio dell'anno N, una stima del risultato di bilancio dell'anno N–1. La Commissione terrà debito conto di tali informazioni al momento di valutare il fabbisogno finanziario dell'organismo dell'Unione per l'anno N+1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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