Art. 18
Utilizzo dell'euro
In vigore dal 18 dic 2018
Utilizzo dell'euro
1. Il bilancio è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro. Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all', il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l'amministratore degli anticipi nonché, per le esigenze della gestione amministrativa dell'organismo dell'Unione, l'ordinatore responsabile sono autorizzati a effettuare operazioni in altre valute.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche stabilite nelle norme settoriali o in contratti, convenzioni di sovvenzione, accordi di contributo e convenzioni di finanziamento specifici, l'ordinatore responsabile effettua la conversione applicando il tasso giornaliero di cambio dell'euro pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, del giorno nel quale il servizio ordinatore redige l'ordine di pagamento o l'ordine di riscossione.
Se tale tasso giornaliero non è pubblicato, l'ordinatore responsabile applica il tasso di cui al paragrafo 3.
3. Ai fini della contabilità di cui agli del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la conversione tra l'euro e un'altra valuta è effettuata applicando il tasso contabile mensile dell'euro, il quale è stabilito dal contabile della Commissione mediante ogni fonte d'informazione considerata affidabile, sulla base del tasso in vigore il penultimo giorno lavorativo del mese precedente quello per il quale si deve determinare il tasso suddetto.
4. Le operazioni di conversione delle valute sono effettuate in modo tale da evitare che abbiano effetti di rilievo sull'entità del cofinanziamento dell'Unione o incidano negativamente sul bilancio. Se del caso, la conversione tra l'euro e altre valute può essere effettuata applicando la media dei tassi di cambio giornalieri registrati in un determinato periodo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:715:oj#art-18