Art. 14
Pagamento delle commissioni di registrazione e delle commissioni per i repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi nel 2019
In vigore dal 13 dic 2018
Pagamento delle commissioni di registrazione e delle commissioni per i repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi nel 2019
1. I repertori di dati sulle negoziazioni che presentano domanda di registrazione a norma dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2365 nel 2019 sono tenuti al pagamento integrale della commissione di registrazione di cui all' entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento o alla data di presentazione della domanda di registrazione, se successiva.
2. I repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi che presentano domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2365 nel 2019 sono tenuti al pagamento integrale della commissione di riconoscimento di cui all', paragrafo 1, o all', paragrafo 2, a seconda dei casi, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento o alla data di presentazione della domanda, se successiva.
3. I repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi riconosciuti nel 2019 a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2365 sono tenuti, per il 2019, al pagamento integrale di una commissione annuale di vigilanza calcolata conformemente all', paragrafo 3, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento o entro 30 giorni dalla data in cui l'ESMA informa il repertorio di dati sulle negoziazioni della decisione sul riconoscimento di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2015/2365, se la seconda data è successiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:360:oj#art-14