Art. 6
Commissioni annuali di vigilanza per i repertori di dati sulle negoziazioni registrati e i repertori di dati sulle negoziazioni che hanno esteso la registrazione
In vigore dal 13 dic 2018
Commissioni annuali di vigilanza per i repertori di dati sulle negoziazioni registrati e i repertori di dati sulle negoziazioni che hanno esteso la registrazione
1. Il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato è tenuto al pagamento di una commissione annuale di vigilanza.
2. La commissione annuale di vigilanza totale e la commissione annuale di vigilanza a carico di un dato repertorio di dati sulle negoziazioni per un determinato anno (n) sono calcolate come segue:
a)
la commissione annuale di vigilanza totale per un determinato anno (n) è la stima delle spese relative alle attività di vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365, inserita nel bilancio dell'ESMA per il medesimo anno;
b)
la commissione annuale di vigilanza a carico di un dato repertorio di dati sulle negoziazioni per un determinato anno (n) è la commissione annuale di vigilanza totale calcolata in applicazione della lettera a), ripartita tra tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati nell'anno (n – 1), in proporzione al loro fatturato applicabile calcolato a norma dell', paragrafo 3.
3. In nessun caso il repertorio di dati sulle negoziazioni che presenta domanda di registrazione o di estensione della registrazione ai sensi dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2365 può pagare una commissione annuale di vigilanza inferiore a 30 000 EUR.
Storico versioni
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