Art. 7
Commissioni a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi
In vigore dal 13 dic 2018
Commissioni a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi
1. Il repertorio di dati sulle negoziazioni che presenta domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2015/2365 è tenuto al pagamento di una commissione di riconoscimento calcolata sommando i seguenti elementi:
a)
20 000 EUR;
b)
l'importo derivante dalla divisione di 35 000 EUR per il numero totale dei repertori di dati sulle negoziazioni dello stesso paese terzo riconosciuti dall'ESMA o che hanno presentato domanda di riconoscimento ma non sono stati ancora riconosciuti.
2. Il repertorio di dati sulle negoziazioni che presenta domanda di estensione della registrazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2365 è tenuto al pagamento di una commissione di riconoscimento calcolata sommando 10 000 EUR e l'importo calcolato conformemente al paragrafo 1, lettera b).
3. Il repertorio di dati sulle negoziazioni riconosciuto ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2365 è tenuto al pagamento di una commissione annuale di vigilanza di 5 000 EUR.
Storico versioni
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