Art. 5

Commissione di registrazione e commissione per l'estensione della registrazione

In vigore dal 13 dic 2018
Commissione di registrazione e commissione per l'estensione della registrazione 1.   La commissione di registrazione a carico del singolo repertorio di dati sulle negoziazioni richiedente rispecchia le spese necessarie per esaminare e valutare attentamente la domanda di registrazione o di estensione della registrazione, tenendo conto dei servizi che il repertorio di dati sulle negoziazioni deve fornire, compresi eventuali servizi accessori. 2.   Si ritiene che il repertorio di dati sulle negoziazioni offra servizi accessori in ciascuna delle seguenti situazioni: a) quando presta direttamente servizi accessori; b) quando un'entità appartenente allo stesso gruppo del repertorio di dati sulle negoziazioni presta servizi accessori; c) quando i servizi accessori sono forniti da un'entità con la quale il repertorio di dati sulle negoziazioni ha concluso un accordo nel quadro della catena o della linea di attività di negoziazione o di post-negoziazione per cooperare alla prestazione di servizi. 3.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni che non fornisce i servizi accessori secondo quanto stabilito al paragrafo 2, e che pertanto si ritiene abbia un fatturato totale atteso basso, è tenuto a pagare una commissione di registrazione di 65 000 EUR. 4.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni che fornisce i servizi accessori secondo quanto stabilito al paragrafo 2, e che pertanto si ritiene abbia un fatturato totale atteso alto, è tenuto a pagare una commissione di registrazione di 100 000 EUR. 5.   Qualora il repertorio di dati sulle negoziazioni che presenta domanda di registrazione sia già stato registrato a norma del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, il repertorio di dati sulle negoziazioni è tenuto a pagare una commissione per l'estensione della registrazione pari a: a) 50 000 EUR per i repertori di dati sulle negoziazioni che forniscono servizi accessori secondo quanto stabilito al paragrafo 2; b) 32 500 EUR per i repertori di dati sulle negoziazioni con fatturato atteso basso che non forniscono servizi accessori secondo quanto stabilito al paragrafo 2. 6.   Qualora un repertorio di dati sulle negoziazioni che non è già registrato a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 presenti contemporaneamente una domanda di registrazione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e una domanda di registrazione a norma del regolamento (UE) 2015/2365, il repertorio di dati sulle negoziazioni paga la commissione di registrazione dovuta a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 per intero e la commissione per l'estensione della registrazione a norma del paragrafo 5. 7.   In caso di cambiamento sostanziale delle condizioni per la registrazione di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2365, in conseguenza del quale il repertorio di dati sulle negoziazioni sia tenuto, ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 5, al pagamento di una commissione di registrazione più elevata della commissione di registrazione pagata inizialmente, il repertorio di dati sulle negoziazioni è tenuto a pagare la differenza fra la commissione di registrazione pagata inizialmente e la commissione di registrazione più elevata applicabile a seguito del cambiamento sostanziale.
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