Art. 9
Pagamento della commissione di registrazione
In vigore dal 13 dic 2018
Pagamento della commissione di registrazione
1. La commissione di registrazione di cui all' è pagata per intero all'atto della presentazione della domanda di registrazione da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2365.
2. La commissione di registrazione non viene rimborsata se il repertorio di dati sulle negoziazioni ritira la domanda di registrazione prima che l'ESMA abbia adottato la decisione motivata di registrazione o di rifiuto della registrazione, o in caso di rifiuto della registrazione.
Storico versioni
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