Art. 9

Pagamento della commissione di registrazione

In vigore dal 13 dic 2018
Pagamento della commissione di registrazione 1.   La commissione di registrazione di cui all' è pagata per intero all'atto della presentazione della domanda di registrazione da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2365. 2.   La commissione di registrazione non viene rimborsata se il repertorio di dati sulle negoziazioni ritira la domanda di registrazione prima che l'ESMA abbia adottato la decisione motivata di registrazione o di rifiuto della registrazione, o in caso di rifiuto della registrazione.
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