Art. 11

Pagamento delle commissioni a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi

In vigore dal 13 dic 2018
Pagamento delle commissioni a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi 1.   La commissione di riconoscimento di cui all', paragrafi 1 e 2, è pagabile per intero all'atto della presentazione della domanda di riconoscimento da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2365. Non è rimborsata. 2.   Ogni volta che riceve una nuova domanda di riconoscimento di un repertorio di dati sulle negoziazioni di un paese terzo a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2365, l'ESMA ricalcola l'importo di cui all', paragrafo 1, lettera b). Ai repertori di dati sulle negoziazioni dello stesso paese terzo già riconosciuti l'ESMA rimborsa in parti uguali la differenza tra l'importo imposto ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), e l'importo risultante dal nuovo calcolo. La differenza è rimborsata mediante pagamento diretto o tramite la riduzione delle commissioni da pagare nell'anno successivo. 3.   I repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti sono tenuti al pagamento della commissione annuale di vigilanza entro la fine di febbraio. L'ESMA invia la fattura al repertorio di dati sulle negoziazioni riconosciuto almeno 30 giorni prima di tale data.
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