Art. 10

Pagamento della commissione annuale di vigilanza

In vigore dal 13 dic 2018
Pagamento della commissione annuale di vigilanza 1.   La commissione annuale di vigilanza di cui all' per un determinato anno è pagata in due rate. La prima rata scade il 28 febbraio dell'anno in questione ed è pari a cinque sesti della commissione annuale di vigilanza stimata. Se il fatturato applicabile, calcolato conformemente all', non è ancora noto in quel momento, il calcolo si basa sull'ultimo fatturato applicabile ai sensi dell' disponibile. La seconda rata scade il 31 ottobre. L'importo della seconda rata è pari all'importo della commissione annuale di vigilanza calcolato conformemente all' meno l'importo della prima rata. 2.   L'ESMA invia ai repertori di dati sulle negoziazioni le fatture relative alle rate almeno 30 giorni prima delle rispettive date di pagamento.
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