Art. 12
Rimborso alle autorità competenti
In vigore dal 13 dic 2018
Rimborso alle autorità competenti
1. Soltanto l'ESMA impone ai repertori di dati sulle negoziazioni commissioni di registrazione, estensione della registrazione, vigilanza e riconoscimento a norma del presente regolamento.
2. L'ESMA rimborsa alle autorità competenti i costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento dei compiti ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 e a seguito di deleghe di compiti ai sensi dell'articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012 e conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365.
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