Art. 13

Calcolo delle commissioni provvisorie di vigilanza

In vigore dal 13 dic 2018
Calcolo delle commissioni provvisorie di vigilanza 1.   Se l'obbligo di segnalazione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento, ha inizio nell'anno che segue la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2365, il repertorio di dati sulle negoziazioni è tenuto, nell'anno della sua registrazione, al pagamento di una commissione provvisoria di vigilanza calcolata conformemente alla parte 1 dell'allegato. 2.   Se l'obbligo di segnalazione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento, ha inizio nel primo semestre dell'anno di registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2365, il repertorio di dati sulle negoziazioni è tenuto, nell'anno della sua registrazione, al pagamento di una commissione provvisoria di vigilanza calcolata conformemente alla parte 2 dell'allegato. 3.   Se l'obbligo di segnalazione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento, ha inizio nel secondo semestre dell'anno di registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2365, il repertorio di dati sulle negoziazioni è tenuto, nell'anno della sua registrazione, al pagamento di una commissione provvisoria di vigilanza calcolata conformemente alla parte 3 dell'allegato.
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