Art. 72

Documentazione sulla sicurezza ambientale e valutazione dei rischi ambientali di determinati medicinali veterinari

In vigore dal 11 dic 2018
Documentazione sulla sicurezza ambientale e valutazione dei rischi ambientali di determinati medicinali veterinari L’elenco di cui all’, paragrafo 1, non contiene alcun medicinale veterinario di riferimento autorizzato prima del 1o ottobre 2005, e che è identificato come potenzialmente dannoso per l’ambiente e non è stato oggetto di una valutazione dei rischi ambientali. Nel caso in cui un medicinale veterinario di riferimento sia autorizzato prima del 1o ottobre 2005 e sia identificato come potenzialmente dannoso per l’ambiente e non sia stato oggetto di una valutazione dei rischi ambientali, l’autorità competente chiede al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di aggiornare la pertinente documentazione sulla sicurezza ambientale di cui all’, paragrafo 1, lettera b), tenendo conto del riesame di cui all’ e, se del caso, la valutazione dei rischi ambientali dei medicinali veterinari generici di tali medicinali di riferimento.
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Documentazione sulla sicurezza ambientale e valutazione dei rischi ambientali di determinati medicinali veterinari (Art. 72 Regolamento (UE) 2019/6) — Testo vigente | Portale Normativo