Art. 73

Sistema di farmacovigilanza dell’Unione

In vigore dal 11 dic 2018
Sistema di farmacovigilanza dell’Unione 1.   Gli Stati membri, la Commissione, l’Agenzia e i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio collaborano all’istituzione e al mantenimento di un sistema di farmacovigilanza dell’Unione per svolgere attività di farmacovigilanza relative alla sicurezza e all’efficacia dei medicinali veterinari autorizzati al fine di garantire una valutazione continua del rapporto beneficio/rischio. 2.   Le autorità competenti, l’Agenzia e i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio adottano le misure necessarie per mettere a disposizione mezzi finalizzati a segnalare e a incoraggiare la segnalazione dei seguenti sospetti eventi avversi: a) qualsiasi reazione non favorevole e non intenzionale in un animale a un medicinale veterinario; b) qualsiasi constatazione di una mancanza di efficacia di un medicinale veterinario in seguito alla sua somministrazione a un animale conformemente o meno al riassunto delle caratteristiche del prodotto; c) qualsiasi incidente ambientale osservato in seguito alla somministrazione di un medicinale veterinario a un animale; d) qualsiasi reazione nociva nell’uomo esposto a un medicinale veterinario; e) qualsiasi rilevamento di una sostanza farmacologicamente attiva o di un residuo marcatore in un prodotto di origine animale superiore ai livelli massimi di residui stabiliti dal regolamento (CE) n. 470/2009, dopo che è stato rispettato il tempo di attesa stabilito; f) qualsiasi sospetta trasmissione di un agente infettivo tramite un medicinale veterinario; g) qualsiasi reazione non favorevole e non intenzionale in un animale a un medicinale per uso umano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:6:oj#art-73

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sistema di farmacovigilanza dell’Unione (Art. 73 Regolamento (UE) 2019/6) — Testo vigente | Portale Normativo