Art. 7

Lingue

In vigore dal 11 dic 2018
Lingue 1.   La lingua o le lingue del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle informazioni sull’etichettatura e sul foglietto illustrativo sono una lingua o le lingue ufficiali dello Stato membro in cui il medicinale veterinario è messo a disposizione sul mercato, se non diversamente stabilito dallo Stato membro. 2.   I medicinali veterinari possono essere etichettati in diverse lingue.
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Lingue (Art. 7 Regolamento (UE) 2019/6) — Testo vigente | Portale Normativo