Art. 7
Lingue
In vigore dal 11 dic 2018
Lingue
1. La lingua o le lingue del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle informazioni sull’etichettatura e sul foglietto illustrativo sono una lingua o le lingue ufficiali dello Stato membro in cui il medicinale veterinario è messo a disposizione sul mercato, se non diversamente stabilito dallo Stato membro.
2. I medicinali veterinari possono essere etichettati in diverse lingue.
Storico versioni
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