Art. 68

Attuazione delle variazioni che richiedono una valutazione

In vigore dal 11 dic 2018
Attuazione delle variazioni che richiedono una valutazione 1.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio può attuare una variazione che richiede una valutazione soltanto dopo che un’autorità competente o la Commissione, a seconda dei casi, abbia modificato la decisione di rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio conformemente alla variazione, abbia fissato un termine per la sua attuazione e abbia informato il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio conformemente all’, paragrafo 3. 2.   Se un’autorità competente o la Commissione lo richiede, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio fornisce tempestivamente le informazioni relative all’attuazione di una variazione.
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Attuazione delle variazioni che richiedono una valutazione (Art. 68 Regolamento (UE) 2019/6) — Testo vigente | Portale Normativo