Art. 31

Informazioni supplementari da parte del richiedente

In vigore dal 11 dic 2018
Informazioni supplementari da parte del richiedente L’autorità competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, a cui è stata presentata la domanda ai sensi dell’ informa il richiedente se la documentazione fornita a sostegno della domanda è insufficiente. L’autorità competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, chiede al richiedente di fornire informazioni supplementari entro un dato termine. In tal caso i termini fissati negli sono sospesi fino a che le informazioni supplementari non siano state fornite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:6:oj#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo