Art. 31
Informazioni supplementari da parte del richiedente
In vigore dal 11 dic 2018
Informazioni supplementari da parte del richiedente
L’autorità competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, a cui è stata presentata la domanda ai sensi dell’ informa il richiedente se la documentazione fornita a sostegno della domanda è insufficiente. L’autorità competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, chiede al richiedente di fornire informazioni supplementari entro un dato termine. In tal caso i termini fissati negli sono sospesi fino a che le informazioni supplementari non siano state fornite.
Storico versioni
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