Art. 30
Informazioni sui fabbricanti nei paesi terzi
In vigore dal 11 dic 2018
Informazioni sui fabbricanti nei paesi terzi
L’autorità competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, cui è stata presentata la domanda ai sensi dell’ accerta, attraverso la procedura di cui agli , che i fabbricanti di medicinali veterinari provenienti da paesi terzi siano in grado di fabbricare il medicinale veterinario in questione o di effettuare prove di controllo conformemente ai metodi descritti nella documentazione presentata a sostegno della domanda ai sensi dell’, paragrafo 1. Un’autorità competente o l’Agenzia, a seconda dei casi, può chiedere all’autorità competente pertinente di presentare informazioni che provino che i fabbricanti dei medicinali veterinari siano in grado di svolgere le attività di cui al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:6:oj#art-30