Art. 144

Compiti del gruppo di coordinamento

In vigore dal 11 dic 2018
Compiti del gruppo di coordinamento Il gruppo di coordinamento ha i seguenti compiti: a) esaminare questioni concernenti le procedure di mutuo riconoscimento e decentrate; b) esaminare i pareri espressi dal gruppo di lavoro per la farmacovigilanza del comitato, riguardanti le misure di gestione del rischio in farmacovigilanza per i medicinali veterinari autorizzati negli Stati membri e formulare raccomandazioni destinate agli Stati membri e ai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio, se necessario; c) esaminare questioni concernenti le variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate dagli Stati membri; d) fornire raccomandazioni agli Stati membri sulla possibilità di considerare un medicinale veterinario specifico o un gruppo di prodotti come un medicinale veterinario che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento; e) coordinare la selezione dell’autorità capofila responsabile della valutazione dei risultati del processo di gestione dei segnali di cui all’, paragrafo 4; f) elaborare e pubblicare un elenco annuale dei medicinali veterinari di riferimento soggetti all’armonizzazione dei riassunti delle caratteristiche del prodotto ai sensi dell’, paragrafo 3.
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Compiti del gruppo di coordinamento (Art. 144 Regolamento (UE) 2019/6) — Testo vigente | Portale Normativo