Art. 144
Compiti del gruppo di coordinamento
In vigore dal 11 dic 2018
Compiti del gruppo di coordinamento
Il gruppo di coordinamento ha i seguenti compiti:
a)
esaminare questioni concernenti le procedure di mutuo riconoscimento e decentrate;
b)
esaminare i pareri espressi dal gruppo di lavoro per la farmacovigilanza del comitato, riguardanti le misure di gestione del rischio in farmacovigilanza per i medicinali veterinari autorizzati negli Stati membri e formulare raccomandazioni destinate agli Stati membri e ai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio, se necessario;
c)
esaminare questioni concernenti le variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate dagli Stati membri;
d)
fornire raccomandazioni agli Stati membri sulla possibilità di considerare un medicinale veterinario specifico o un gruppo di prodotti come un medicinale veterinario che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento;
e)
coordinare la selezione dell’autorità capofila responsabile della valutazione dei risultati del processo di gestione dei segnali di cui all’, paragrafo 4;
f)
elaborare e pubblicare un elenco annuale dei medicinali veterinari di riferimento soggetti all’armonizzazione dei riassunti delle caratteristiche del prodotto ai sensi dell’, paragrafo 3.
Storico versioni
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