Art. 142
Gruppo di coordinamento per le procedure di mutuo riconoscimento e decentrate per i medicinali veterinari
In vigore dal 11 dic 2018
Gruppo di coordinamento per le procedure di mutuo riconoscimento e decentrate per i medicinali veterinari
1. È istituito il gruppo di coordinamento per le procedure di mutuo riconoscimento e decentrate per i medicinali veterinari («gruppo di coordinamento»).
2. L’Agenzia provvede alle funzioni di segretariato del gruppo di coordinamento per fornire assistenza nello svolgimento delle procedure del gruppo di coordinamento e assicurare un collegamento appropriato tra tale gruppo, l’Agenzia e le autorità competenti.
3. Il gruppo di coordinamento stabilisce il proprio regolamento interno, che entra in vigore dopo aver ottenuto il parere favorevole della Commissione. Tale regolamento interno è reso pubblico.
4. Il direttore esecutivo dell’Agenzia o il suo rappresentante e i rappresentanti della Commissione hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni del gruppo di coordinamento.
5. Il gruppo di coordinamento coopera strettamente con le autorità competenti e l’Agenzia.
Storico versioni
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