Art. 141

Compiti del comitato

In vigore dal 11 dic 2018
Compiti del comitato 1.   Il comitato ha i seguenti compiti: a) svolgere i compiti assegnatigli dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 726/2004; b) elaborare i pareri scientifici dell’Agenzia su questioni riguardanti la valutazione e l’impiego dei medicinali veterinari; c) elaborare pareri in merito a questioni scientifiche riguardanti la valutazione e l’impiego dei medicinali veterinari, su richiesta del direttore esecutivo dell’Agenzia o della Commissione; d) elaborare i pareri dell’Agenzia su questioni concernenti l’ammissibilità delle domande presentate mediante procedura centralizzata e sul rilascio, la variazione, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio per i medicinali veterinari autorizzati mediante procedura centralizzata; e) tenere in debita considerazione tutte le richieste di parere scientifico degli Stati membri; f) fornire orientamenti su importanti questioni e problemi di carattere generale scientifico; g) emettere un parere scientifico, nell’ambito della cooperazione con l’organizzazione mondiale per la sanità animale, riguardo alla valutazione di determinati medicinali veterinari destinati esclusivamente a mercati al di fuori dell’Unione. h) fornire consulenza in merito ai limiti massimi accettabili di residui di medicinali veterinari e di biocidi impiegati nel settore zootecnico negli alimenti di origine animale, ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009; i) fornire consulenza scientifica sull’impiego di antimicrobici e antiparassitari sugli animali al fine di limitare al massimo l’insorgenza di resistenze nell’Unione e, se del caso, aggiornare tale consulenza; j) fornire pareri scientifici oggettivi agli Stati membri sulle questioni sottoposte al comitato. 2.   I membri del comitato assicurano un coordinamento appropriato tra i compiti dell’Agenzia e i lavori delle autorità competenti. 3.   Nell’elaborare i pareri, il comitato si adopera per raggiungere un consenso scientifico. Se tale consenso non può essere ottenuto, il parere è costituito dalla posizione della maggioranza dei membri e dalle posizioni divergenti con relative motivazioni. 4.   In caso di domanda di riesame di un parere, quando la normativa dell’Unione prevede questa possibilità, il comitato nomina un relatore diverso e, se necessario, un correlatore diverso da quelli nominati per il parere. La procedura di riesame può riguardare solo i punti del parere inizialmente individuati dal richiedente e può basarsi solo sui dati scientifici che erano disponibili al momento dell’adozione del parere da parte del comitato. Il richiedente può chiedere che nell’ambito del riesame il comitato consulti un gruppo consultivo scientifico.
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