Art. 143

Membri del gruppo di coordinamento

In vigore dal 11 dic 2018
Membri del gruppo di coordinamento 1.   Il gruppo di coordinamento è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro, nominato per un periodo di tre anni, rinnovabile. Gli Stati membri possono nominare un rappresentante supplente. I membri del gruppo di coordinamento possono farsi accompagnare da esperti. 2.   Nell’adempimento dei propri compiti, i membri del gruppo di coordinamento e gli esperti si avvalgono delle risorse scientifiche e normative a disposizione delle loro autorità competenti, delle valutazioni scientifiche pertinenti e delle raccomandazioni del comitato. Ciascuna autorità competente controlla la qualità delle valutazioni effettuate dal suo rappresentante e lo assiste nelle sue attività. 3.   I membri del gruppo di coordinamento si adoperano per raggiungere un consenso sulle questioni in discussione.
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Membri del gruppo di coordinamento (Art. 143 Regolamento (UE) 2019/6) — Testo vigente | Portale Normativo