Art. 8
Convalida delle informazioni
In vigore dal 29 nov 2018
Convalida delle informazioni
1. L'applicazione del registro elettronico centrale convalida le informazioni trasmesse all'ABE dalle autorità competenti al fine di garantirne la completezza ed evitare ridondanze.
2. Al fine di garantire la completezza delle informazioni, l'applicazione del registro elettronico centrale convalida i dati inseriti nei campi compilati dalle autorità competenti o trasmessi dalle autorità competenti all'ABE, ad eccezione di quelli del campo relativo alla denominazione commerciale della persona fisica o giuridica.
3. Per evitare ridondanze nelle informazioni, l'applicazione del registro elettronico centrale convalida i dati inseriti in ciascuno dei seguenti campi:
a)
per gli istituti di pagamento, le persone fisiche o giuridiche che beneficiano di esenzione a norma dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/2366, i prestatori di servizi di informazione sui conti, gli istituti di moneta elettronica, le persone giuridiche che beneficiano di deroga a norma dell' della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), gli enti di cui all', paragrafo 5, punti da 4 a 23, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e le persone la cui autorizzazione o registrazione è stata revocata:
i)
il numero identificativo nazionale;
ii)
il tipo di persona fisica o giuridica di cui all', paragrafi da 2 a 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/410;
iii)
la data di autorizzazione o registrazione;
b)
per gli agenti degli istituti di pagamento, delle persone fisiche o giuridiche che beneficiano di esenzione a norma dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/2366, dei prestatori di servizi di informazione sui conti, degli istituti di moneta elettronica e delle persone giuridiche che beneficiano di deroga a norma dell' della direttiva 2009/110/CE:
i)
il numero identificativo nazionale dell'agente;
ii)
il numero identificativo nazionale della persona fisica o giuridica per conto della quale l'agente fornisce servizi di pagamento;
iii)
la data di registrazione;
c)
per i prestatori di servizi che prestano i servizi di cui all', lettera k), punti i) e ii), e lettera l), della direttiva (UE) 2015/2366:
i)
il numero identificativo nazionale del prestatore di servizi;
ii)
l'esclusione in applicazione della quale il prestatore di servizi esercita attività;
iii)
la data di registrazione.
4. Se la posizione in termini di autorizzazione o registrazione di una persona fisica o giuridica che si avvale di agenti che prestano servizi di pagamento per suo conto è cambiata da «autorizzata» o «registrata» a «revocata», l'applicazione del registro elettronico centrale non convalida i dati relativi agli agenti collegati a tale persona.
5. Le autorità competenti ricevono una risposta dall'applicazione del registro elettronico centrale in merito all'esito della convalida dei dati non appena possibile, in maniera chiara e inequivocabile. L'esito della convalida dei dati comprende anche l'indicazione della variazione percentuale del contenuto delle informazioni precedentemente trasmesse.
6. Se le informazioni trasmesse non superano il processo di convalida, l'ABE include nella risposta alle autorità competenti tutti i motivi del respingimento.
7. In caso di mancata convalida, se le modifiche del contenuto del registro pubblico nazionale sono relative al rilascio o alla revoca dell'autorizzazione o della registrazione, entro la fine del giorno della mancata convalida le autorità competenti che trasmettono le informazioni automaticamente trasmettono un file batch corretto o aggiornato con l'insieme delle informazioni o inseriscono manualmente le nuove modifiche apportate al contenuto del registro pubblico nazionale in relazione al rilascio o alla revoca dell'autorizzazione o della registrazione.
8. Ai fini della convalida dei numeri identificativi nazionali le autorità competenti comunicano all'ABE i tipi e i formati dei numeri identificativi nazionali utilizzati nel rispettivo registro nazionale.
9. L'applicazione del registro elettronico centrale consente alle autorità competenti di inserire un agente più di una volta nel registro, qualora l'agente fornisca servizi di pagamento per conto di più di una persona fisica o giuridica. Ogni inserimento è trattato come una registrazione distinta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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