Art. 6
Inserimento e modifica manuali delle informazioni
In vigore dal 29 nov 2018
Inserimento e modifica manuali delle informazioni
1. Le autorità competenti che hanno optato per la trasmissione manuale delle informazioni all'ABE inseriscono o modificano le informazioni relative al rispettivo Stato membro nell'applicazione web del registro elettronico centrale. Le informazioni sono inserite nel formato di cui all', paragrafi da 2 a 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/410 della Commissione (3).
2. Le informazioni inserite o modificate manualmente sono pubblicate nel registro elettronico centrale dopo essere state convalidate dall'applicazione di detto registro conformemente all'.
3. Quando non sono convalidate dall'applicazione del registro elettronico centrale, le informazioni inserite o modificate manualmente sono respinte e non sono pubblicate. L'utente interno effettua nuovamente l'inserimento o la modifica utilizzando le informazioni corrette.
4. L'ABE include data e ora nelle informazioni inserite o modificate manualmente nel registro elettronico centrale. Tale data e ora corrispondono al momento dell'ultima modifica del registro.
5. Le autorità competenti assicurano che tutte le modifiche del contenuto dei registri pubblici nazionali relative al rilascio o alla revoca dell'autorizzazione o della registrazione siano inserite nel registro elettronico centrale dell'ABE il giorno stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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