Art. 7
Trasmissione automatica delle informazioni
In vigore dal 29 nov 2018
Trasmissione automatica delle informazioni
1. Le autorità competenti che hanno optato per la trasmissione automatica all'ABE trasmettono le informazioni direttamente dall'applicazione del rispettivo registro pubblico nazionale all'applicazione del registro elettronico centrale.
2. L'ABE e le autorità competenti provvedono alla trasmissione sicura delle informazioni tra le applicazioni dei rispettivi registri, utilizzando tecniche di cifratura solide e ampiamente riconosciute, al fine di garantire l'autenticità, l'integrità e la non disconoscibilità delle informazioni trasmesse.
3. Le autorità competenti trasmettono all'ABE in un unico file batch caratterizzato da uno standard e un formato strutturato comuni (nel seguito «il file batch») l'insieme delle informazioni di cui all', paragrafi da 2 a 9, del regolamento di esecuzione (UE)2019/410 contenute nel rispettivo registro pubblico nazionale.
4. Nei giorni in cui il contenuto del registro pubblico nazionale è modificato, la trasmissione del file batch è effettuata almeno una volta al giorno.
5. Le autorità competenti che modificano il contenuto del registro pubblico nazionale in relazione al rilascio o alla revoca dell'autorizzazione o della registrazione e non sono in grado di trasmettere tali modifiche automaticamente le inseriscono manualmente il giorno stesso.
6. L'ABE consente alle autorità competenti di trasmettere il file batch una volta al giorno, indipendentemente dal fatto che il contenuto del rispettivo registro pubblico nazionale sia stato modificato o meno.
7. Le informazioni trasmesse automaticamente al registro elettronico centrale sono pubblicate nel registro non appena possibile dopo che il file batch è stato elaborato e convalidato dall'applicazione del registro elettronico centrale conformemente all' ed entro e non oltre la fine del giorno in cui il file batch è stato elaborato e convalidato. Tutte le informazioni precedentemente trasmesse o inserite manualmente da un'autorità competente che sono pubblicate nel registro elettronico centrale sono sostituite dalle informazioni trasmesse successivamente da tale autorità competente.
8. L'ABE non consente alle autorità competenti di trasmettere un nuovo file batch prima di aver ricevuto l'esito della convalida del file batch trasmesso in precedenza.
9. Quando le informazioni trasmesse automaticamente non sono convalidate dall'applicazione del registro elettronico centrale, l'insieme di informazioni contenute nel file batch è respinto e non è pubblicato nel registro.
10. L'ABE include data e ora nelle informazioni trasmesse automaticamente all'applicazione del registro elettronico centrale. Tale data e ora corrispondono al momento dell'ultima sincronizzazione tra il registro elettronico centrale e i registri pubblici nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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