Art. 5

Trasmissione delle informazioni all'ABE da parte delle autorità competenti

In vigore dal 29 nov 2018
Trasmissione delle informazioni all'ABE da parte delle autorità competenti 1.   Le autorità competenti trasmettono all'ABE le informazioni da inserire nel registro elettronico centrale manualmente attraverso un'interfaccia utente web o automaticamente attraverso un'interfaccia tra applicazioni. 2.   Le autorità competenti informano l'ABE della modalità preferita per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1. 3.   Le autorità competenti che hanno informato l'ABE che la modalità da loro preferita è la trasmissione automatica delle informazioni sono autorizzate a trasmettere le informazioni manualmente solo previa notifica all'ABE. 4.   Le autorità competenti forniscono all'ABE un collegamento ipertestuale al rispettivo registro pubblico nazionale. L'ABE pubblica tali collegamenti ipertestuali nel registro elettronico centrale.
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