Art. 1
Utenti interni del registro
In vigore dal 29 nov 2018
Utenti interni del registro
1. Ai fini del presente regolamento è utente interno il membro del personale di un'autorità competente che è responsabile di inserire e modificare manualmente le informazioni nel registro elettronico centrale dell'Autorità bancaria europea (ABE) (nel seguito «il registro elettronico centrale»).
2. Ciascuna autorità competente designa almeno due membri del proprio personale come utenti interni.
3. Le autorità competenti comunicano all'ABE l'identità delle persone di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:411:oj#art-1