Art. 9
Informazioni riguardanti gli agenti
In vigore dal 29 nov 2018
Informazioni riguardanti gli agenti
1. L'ABE e le autorità competenti provvedono affinché gli agenti inseriti nel registro elettronico centrale siano collegati alla persona fisica o giuridica per conto della quale prestano servizi di pagamento.
2. Se la posizione in termini di autorizzazione o registrazione di una persona fisica o giuridica che si avvale di agenti che prestano servizi di pagamento per suo conto è cambiata da «autorizzata» o «registrata» a «revocata», la posizione degli agenti collegati a tale persona fisica o giuridica cambia da «attivo» a «inattivo».
Storico versioni
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