Art. 11
Requisiti di sicurezza
In vigore dal 29 nov 2018
Requisiti di sicurezza
1. I dati dell'applicazione del registro elettronico centrale sono soggetti a backup e le copie di backup sono conservate ai fini del ripristino in caso di disastro.
2. Se sono rilevati problemi di sicurezza, l'ABE è in grado di arrestare immediatamente l'applicazione del registro elettronico centrale e di impedire ogni accesso al server.
3. In caso di crash l'applicazione del registro elettronico centrale è in grado di ripristinare l'operatività senza indebito ritardo e proseguire il suo normale funzionamento.
4. Nel caso in cui non funzioni e non possa elaborare i file batch trasmessi dalle autorità competenti, l'applicazione del registro elettronico centrale elabora i file più recenti trasmessi da ciascuna autorità competente una volta ripristinato il normale funzionamento.
5. L'ABE informa le autorità competenti di qualsiasi malfunzionamento o periodo di non funzionamento dell'applicazione del registro elettronico centrale.
6. Quando il malfunzionamento dell'applicazione del registro elettronico centrale ha inciso sull'elaborazione di un file batch trasmesso da un'autorità competente, l'ABE chiede all'autorità competente di presentare un nuovo file batch. Se non è in grado di presentarlo, l'autorità competente chiede all'ABE di ripristinare i dati nella versione presentata nell'ultimo file batch convalidato prima del malfunzionamento.
7. L'ABE sviluppa il registro secondo le norme internazionali di sicurezza informatica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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