Art. 12

Requisiti di disponibilità e performance

In vigore dal 29 nov 2018
Requisiti di disponibilità e performance 1.   Il registro elettronico centrale è in grado di accogliere la prima serie di dati attualmente esistenti nei registri pubblici tenuti dalle autorità competenti. 2.   L'applicazione del registro elettronico centrale è in grado di far fronte a un aumento del volume di informazioni ricevute dalle autorità competenti. Tale aumento non ha alcuna incidenza sulla disponibilità del registro. 3.   L'ABE assicura che, in caso di malfunzionamento dell'applicazione, il registro elettronico centrale torni disponibile immediatamente dopo il ripristino del normale funzionamento. 4.   La trasmissione automatica delle informazioni di cui all' non pregiudica la disponibilità del registro elettronico centrale. 5.   L'ABE informa gli utenti pubblici dell'indisponibilità del registro elettronico centrale nonché delle ragioni di tale indisponibilità e del ripristino del funzionamento del registro pubblicando le relative informazioni sul proprio sito web.
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